Biblioteche di Ateneo

Regolamento della Biblioteca di Area Scienze Politiche
(In conformità allo Schema Quadro del Regolamento per le Biblioteche di Area)

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Utenti
Art. 3 – Organi
Art. 4 – Il direttore di Biblioteca e i suoi compiti
Art. 5 – La Commissione di Biblioteca
Art. 6 – Servizi
Art. 7 – Accesso e consultazione in sede
Art. 8 – Prestito
Art. 9 – Materiali esclusi dal prestito
Art. 10 – Obblighi e sanzioni relativi al prestito
Art. 11 – Prestito interbibliotecario
Art. 12 – Fornitura di documenti (Document Delivery)
Art. 13 – Riproduzioni
Art. 14 – Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca
Art. 15 – Accesso a Internet
Art. 16 – Obblighi e sanzioni per l’accesso a internet
Art. 17 – Proposte di acquisto
Art. 18 – Obblighi del personale
Art. 19 – Obblighi degli utenti
Art. 20 – Sanzioni
Art. 21 – Carta dei servizi e reclami

Art. 1 – Finalità
La Biblioteca di Area Scienze Politiche, istituita con DG/2013/216 del 14.02.2013, d’ora in poi denominata Biblioteca, acquisisce e gestisce i beni librari e documentari nel settore di pertinenza scientifica del Dipartimento di Scienze politiche, al fine di erogare servizi per la didattica e la ricerca in applicazione delle norme contenute nel Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 23/09/2019 con D.R. 2019/3434 cui si fa riferimento per quanto non specificato.

Art. 2 – Utenti

  1. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento SBA, la Biblioteca, pur garantendo la disponibilità delle proprie raccolte a quanti ad esse interessate, dà la priorità alle diverse categorie di utenti interni (dia area e di altre aree), rispetto alle quali possono essere differenziate modalità di accesso e di erogazione e fruizione dei servizi.
  2. Sono utenti interni di area:
    a. il personale afferente al Dipartimento di Scienze Politiche che, ai sensi dell’art. 17, c. 3 del Regolamento SBA, ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compreso chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca;
    b. gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea del Dipartimento di Scienze Politiche;
    c. i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia nel Dipartimento di Scienze Politiche, compresi quelli la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con l’Ateneo fridericiano.
  3. Sono utenti interni di altre aree:
    a. il personale afferente ai dipartimenti che, ai sensi dell’art. 17, c. 3 del Regolamento SBA, non hanno indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compreso chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca;
    b. gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea di un dipartimento che non ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento;
    c. i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia un dipartimento che non ha indicato la Biblioteca come propria Biblioteca di riferimento, compresi quelli la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con l’Ateneo fridericiano.
    d. il personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell’Ateneo non afferente ad alcun dipartimento.
  4. Sono utenti share:
    a. gli utenti che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con una delle Università che hanno aderito alla Convenzione Interuniversitaria (Convenzione Interuniversitaria CA/2015/30 del 19/11/2015). Gli utenti share sono esclusi dai servizi di prestito interbibliotecario e document delivery.
  5. Sono utenti esterni:
    a. tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, chiedono di essere accreditati come utenti e presentano motivata richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all’approvazione del direttore. Qualora la domanda venga accolta, il direttore dispone il periodo di tempo per il quale l’utente può usufruire dei servizi. Il direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l’utente.
  6. La biblioteca può rilasciare agli utenti una tessera per l’accesso ai servizi.

Art. 3 – Organi

  1. Sono organi della Biblioteca:
    a. il Direttore
    b. la Commissione di Biblioteca

Art. 4 – Il direttore di Biblioteca e i suoi compiti

  1. Il direttore è un’unità di personale tecnico-amministrativo inquadrata nell’area delle Biblioteche e nella categoria EP o D ed è nominata dal Direttore Generale dell’Università, acquisito il parere del Presidente del CAB.
  2. Il direttore svolge i seguenti compiti:
    a. in attuazione delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato Direttivo del CAB, promuove e controlla l’attività di programmazione, sia di contenuti che di struttura, e in particolare cura il più ampio arricchimento e relativo aggiornamento del materiale per tutte le aree disciplinari di competenza della Biblioteca, secondo il piano approvato dalla Commissione di Biblioteca;
    b. sovrintende, con responsabilità amministrativa, all’attività della Biblioteca, alla gestione del patrimonio e delle risorse economiche assegnate, alla gestione del personale e all’organizzazione dei servizi;
    c. rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre Strutture e gli Organi dell’Ateneo;
    d. predispone la relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere al CAB e alla Commissione di Biblioteca;
    e. presenta al Comitato Direttivo del CAB le richieste di personale e di finanziamenti;
    f. propone alla Commissione di Biblioteca le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al Regolamento di funzionamento della Biblioteca.

Art. 5 – La Commissione di Biblioteca

  1. La Commissione di Biblioteca è composta da:
    a. sei rappresentanti del personale docente e ricercatore, designati dal Dipartimento di Scienze Politiche;
    b. dal direttore della Biblioteca;
    c. un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso la Biblioteca, eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall’assemblea del personale indetta dieci giorni prima dell’elezione dal Direttore della Biblioteca.
  2. La composizione della Commissione di Biblioteca, i cui componenti durano in carica tre anni e sono rinominabili una volta sola, è ratificata con delibera del Comitato Direttivo del CAB.
  3. La Commissione, convocata per la prima volta dal Direttore della Biblioteca, elegge al suo interno il Presidente e approva il proprio Regolamento.
  4. In accordo con le linee guida stabilite dal Sistema Bibliotecario, la Commissione:
    a. fissa i criteri generali per l’uso dei fondi assegnati dal CAB, delle attrezzature e dei locali; b. approva il Piano di Sviluppo delle Collezioni;
    c. avanza proposte di sviluppo sulle attività della Biblioteca;
    d. delibera sulle proposte di discarico inventariale del materiale bibliografico;
    e. approva le richieste di fondi e/o di personale da presentare al Comitato Direttivo del CAB; f. approva il Piano annuale delle attività ed esprime parere sulla Relazione concernente i risultati conseguiti;
    g. approva, su proposta del Direttore della Biblioteca, le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al Regolamento di funzionamento della Biblioteca.

Art. 6 – Servizi

  1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento SBA, la biblioteca anche con modalità articolate fra le varie sezioni, svolge tutte le seguenti attività e fornisce i seguenti servizi:
    a. acquisizione, inventariazione e catalogazione descrittiva e semantica di tutto il materiale bibliografico-documentale acquisito, utilizzando i sistemi automatizzati di Ateneo;
    b. apertura agli utenti, con un orario reso pubblico, di almeno 35 ore settimanali;
    c. consultazione e lettura del materiale librario e documentale posseduto;
    d. prestito del materiale consentito;
    e. prestito interbibliotecario e document delivery;
    f. riproduzione di documenti a disposizione dell’utenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore;
    g. assistenza nel recupero dell’informazione;
    h. postazioni per l’accesso alle risorse elettroniche dell’Ateneo.
  2. Tutti i servizi dovranno essere prestati in fasce orarie e quantità di tempo idonee a soddisfare le richieste degli utenti. In particolare, i servizi indicati ai punti da c) a g).

Art. 7 – Accesso e consultazione in sede

  1. L’accesso alla Biblioteca è consentito agli utenti previsti all’art. 2 del presente Regolamento.
  2. La Biblioteca può disporre che non sia consentito l’accesso con libri propri o altro materiale documentario, predisponendo un servizio di deposito.
  3. Laddove i posti a sedere non fossero sufficienti a garantire le esigenze di tutti gli utenti, il direttore della Biblioteca ha la facoltà di riservare agli utenti interni di area fino al 90% dei posti disponibili. 4. Tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto di autore e tutela della privacy.

Art. 8 – Prestito

  1. Il prestito viene effettuato esclusivamente con le procedure automatizzate adottate dallo SBA.
  2. Il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la tessera della biblioteca, il certificato di iscrizione, la carta di identità o un documento equipollente.
  3. Sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni di area, gli utenti interni di altre aree, gli utenti SHARE, nonché, se autorizzati dal Direttore della Biblioteca , gli utenti esterni.
  4. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.
  5. Il beneficiario è responsabile dell’integrità dell’opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
  6. All’atto della restituzione del prestito, l’utente può richiedere una ricevuta che attesti l’avvenuta restituzione.
  7. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono e posta elettronica.
  8. Il numero massimo di opere prestabili è di 3, per gli studenti e 5, per docenti, ricercatori, dottorandi e personale tecnico amministravo.
  9. La durata di un prestito è fissata in 15 giorni per gli studenti e in 30 giorni per i docenti, i dottorandi e il personale tecnico-amministrativo , al termine dei quali il materiale deve essere restituito. Se non vi sono richieste da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato, prima della scadenza, per la
    durata di 7 giorni per gli studenti e massimo per due volte, e per 30 giorni per le altre categorie di utenti.
  10. Il Direttore della Biblioteca, per esigenze della Biblioteca stessa, si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei prestiti.

Art. 9 – Materiali esclusi dal prestito

  1. Sono esclusi dal prestito, salvo disposizioni del direttore:
    a. materiale non ancora registrato negli appositi registri, inventariato o catalogato;
    b. opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie, manuali, commentari;
    c. materiale manoscritto a stampa e antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
    d. tesi di laurea;
    e. microfilm, microfiches;
    f. opere ricevute in prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall’istituzione prestante l’obbligo della lettura in sede;
    g. materiale per il quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
    h. opere a fogli mobili;
    i. periodici;
    j. libri in precario stato di conservazione;
    k. opere ad uso interno per i servizi di biblioteca;
    l. documenti su supporto elettronico;
    m. tutti quelli che, pur non rientrando nei punti precedenti, non risultino prestabili nel catalogo di Ateneo.

Art. 10 – Obblighi e sanzioni relativi al prestito

  1. La Biblioteca provvede a verificare periodicamente l’avvenuta restituzione nei tempi previsti dei documenti dati in prestito.
  2. La mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo: a partire dal 4° giorno lavorativo di ritardo la sospensione è di 20 giorni (penale fissa) + numero di giorni lavorativi di ritardo.
  3. In caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 5 giorni dal terzo e ultimo sollecito, il direttore della Biblioteca procederà alla segnalazione dell’inadempiente, per appropriazione indebita, agli organismi disciplinari istituzionali.
  4. L’utente che riceve un’opera in prestito deve controllarne l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.
  5. L’utente che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca è tenuto a risarcire il danno acquistando un nuovo esemplare oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell’indicazione della Biblioteca. L’utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.
  6. Su richiesta dell’utente, il Direttore della Biblioteca è tenuto a rilasciare una certificazione, finalizzata all’ammissione all’esame finale, che attesti l’avvenuta restituzione di tutti i materiali librari e documentali presi in prestito presso la biblioteca, rilevabile dal programma di gestione; contestualmente l’utente verrà escluso dalla procedura di prestito.

Art. 11 – Prestito interbibliotecario

  1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni di area.
  2. Gli utenti possono richiedere tramite il servizio di prestito interbibliotecario, a biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli, documenti non posseduti dalla Biblioteca né dalle altre Biblioteche dell’Ateneo. Gli utenti possono richiedere un volume per volta, una volta al mese.
  3. I documenti ricevuti per prestito interbibliotecario possono essere consultati esclusivamente presso la Biblioteca.
  4. Il servizio è soggetto al pagamento delle spese vive sostenute dalla Biblioteca.
  5. Le biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli, possono richiedere per i propri utenti documenti della Biblioteca per la durata di un mese.

Art. 12 – Fornitura di documenti (Document Delivery)

  1. Sono ammessi ad usufruire del servizio di fornitura di copia di documenti gli utenti interni di area.
  2. Tramite tale servizio, gli utenti possono richiedere a biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli, copie di articoli di periodici non posseduti dalla Biblioteca o dalle altre Biblioteche dell’Ateneo.
  3. Le biblioteche la cui sede è al di fuori della provincia di Napoli possono richiedere per i propri utenti documenti posseduti dalla Biblioteca.
  4. Il servizio è soggetto al rimborso delle spese vive sostenute dalla Biblioteca, qualora la fornitura dei documenti non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche.

Art. 13 – Riproduzioni

  1. Le fotocopie e le riproduzioni effettuate con altri mezzi tecnici per uso personale di articoli o brani di opere sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (L.633/1941 e successive modifiche e integrazioni).
  2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1900 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.
  3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al direttore della Biblioteca. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.
  4. I costi delle riproduzioni sono a carico dell’utente.

Art. 14 – Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca

  1. La Biblioteca assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.
  2. Con il servizio di consulenza bibliografica la Biblioteca garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.
  3. La Biblioteca può organizzare corsi per l’apprendimento dell’uso degli strumenti e delle tecniche di ricerca bibliografica e per la conoscenza delle fonti informative e bibliografiche ad accesso remoto.

Art. 15 – Accesso a Internet

  1. La Biblioteca riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità accademica.
  2. La Biblioteca offre ai propri utenti l’accesso con priorità al catalogo di Ateneo, a banche dati e periodici elettronici, nonché a Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. Internet in biblioteca è da intendersi, dunque, prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.
  3. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. La Biblioteca non è responsabile per i contenuti offerti.
  4. Ogni utente può utilizzare le postazioni per l’accesso a Internet per almeno per 30 minuti al giorno.
  5. Il personale della Biblioteca garantisce l’assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

Art. 16 – Obblighi e sanzioni per l’accesso a internet

  1. Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.
  2. L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del servizio Internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
  3. L’utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del diritto d’autore e delle licenze d’uso.
  4. È vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.
  5. È vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer della Biblioteca.
  6. Non sono consentiti il caricamento di file in rete (upload), l’instant messaging e chat (IRC), le telefonate virtuali.
  7. Gli obblighi previsti dai punti 1-4 del presente articolo si applicano anche agli utenti che si collegano ad Internet con propri personal computer portatili.
  8. La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente:
    a. interruzione della sessione;
    b. sospensione o esclusione dall’accesso al servizio;
    c. denuncia.

Art. 17 – Proposte di acquisto

  1. Gli utenti possono proporre l’acquisto di materiale bibliografico tramite modulo scaricabile sul sito della Biblioteca.
  2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri di sviluppo delle collezioni stabiliti dalla Commissione di Biblioteca.

Art. 18 – Obblighi del personale

  1. È fatto obbligo al personale di rendersi reperibile e facilmente riconoscibile dagli utenti in orario di servizio.
  2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con la Direzione della Biblioteca, le opportune misure.
  3. Il personale si impegna a rispettare il diritto alla privacy degli utenti: tutti i dati personali degli utenti saranno esclusivamente gestiti per fini interni della biblioteca nell’ambito della procedura per la quale sono stati rilasciati; la Biblioteca garantisce altresì ad ogni utente l’accesso alle informazioni che lo riguardano, ed in particolare a quelle relative allo stato dei prestiti in corso.

Art. 19 – Obblighi degli utenti

  1. Ogni utente che usufruisce dei servizi della Biblioteca deve osservare le norme di buona educazione e corretto comportamento nei confronti del personale e degli altri utenti. In particolare, si chiede il rispetto delle regole di convivenza che si addicono alla frequenza di un luogo di studio, per cui gli utenti sono tenuti a:
    a. mantenere un comportamento adeguato e rispettoso silenzio;
    b. non assentarsi dalla Biblioteca tenendo occupato il posto di lettura per il tempo di prenotazione indicato;
    c. non occupare più di un posto a sedere;
    d. non utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione bibliografica;
    e. non danneggiare arredi e suppellettili;
    f. non studiare in gruppo;
    g. non usare i telefoni cellulari;
    h. non fumare (il divieto comprende le sigarette elettroniche);
    i. non introdurre cibi o bevande;
    j. non danneggiare con sottolineature o segni il materiale documentario della biblioteca.
    k. non recare alcun danno alle sale in cui è ubicata la Biblioteca.

Art. 20 – Sanzioni

  1. Gli utenti inadempienti, specialmente qualora contravvengano ripetutamente ai loro obblighi verso la Biblioteca o alle norme del presente Regolamento, potranno essere esclusi temporaneamente o definitivamente dalla Biblioteca, fatta salva ogni responsabilità civile o penale. 2. In particolare, chi si renda colpevole di sottrazioni di materiale che risulta essere patrimonio della Biblioteca sarà escluso dalla stessa per sempre e deferito all’autorità giudiziaria.
  2. In caso di reiterato comportamento non conforme alle norme su esposte, il Direttore della Biblioteca è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organismi disciplinari istituzionali.
  3. In caso di reiterato comportamento non conforme alle norme su esposte, il Direttore della Biblioteca è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organismi disciplinari istituzionali.

Art. 21 – Carta dei servizi e reclami

  1. La Biblioteca con la Carta della qualità dei servizi fissa principi e regole nel rapporto con gli utenti che usufruiscono dei suoi servizi.
  2. La Carta è uno strumento di comunicazione e di informazione che permette agli utenti di conoscere i servizi offerti, di verificare gli impegni assunti, di esprimere le proprie valutazioni.
  3. Gli utenti hanno il diritto di reclamare per l’inosservanza degli impegni assunti dalla Biblioteca nella Carta.
  4. Il reclamo va inoltrato al direttore della Biblioteca e deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità. Può essere presentato verbalmente, per iscritto o inviato per posta elettronica. Non saranno presi in considerazione reclami anonimi. Al reclamo sarà data motivata risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i quindici giorni. Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare le cause accertate degli eventuali disservizi.